Aspetti Giuridici

Congedi parentali


Molte volte, al trauma della nascita prematura del proprio figlio si aggiungono i problemi legati alla mancanza di informazioni riguardanti i congedi parentali in caso di parto pretermine. 

La madre lavoratrice subordinata ha diritto e obbligo di astenersi dal lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi dopo il parto. Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria (massimo 2 mesi) prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto. La lavoratrice è solo tenuta a presentare, entro 30 giorni dal parto, il certificato attestante la data del parto (o la dichiarazione sostitutiva).

La legge specifica l’applicabilità anche in caso di astensione obbligatoria anticipata dal lavoro. La durata massima del congedo parentale (la cosiddetta maternità facoltativa) per la madre è di 6 mesi.  I genitori lavoratori subordinati possono usufruire cumu- lativamente di un periodo di 10 mesi, che diventano 11 se il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi. Il genitore può utilizzare il congedo parentale anche se l’altro genitore sta usufruendo di altro tipo di congedo (ad esempio se la madre sta usufruendo dei riposi giornalieri o del congedo di maternità obbligatoria). Il congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo ed è fruibile fino agli 8 anni di vita del bimbo/a.

Alla madre lavoratrice autonoma è rico- nosciuto il diritto alla maternità obbligatoria, inoltre a partire dal 1° gennaio 2000 ha diritto anche al congedo parentale per una durata di 3 mesi anche frazionabili dopo il congedo di maternità e fino ad un anno di vita del bimbo/a. Nello specifico ne hanno diritto le lavoratrici autonome, le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, le artigiane e le esercenti attività commerciali. Le lavoratrici autonome hanno diritto al trattamento economico solo in caso di effettiva interruzione dell’attività da comprovarsi mediante dichiarazione di responsabilità dell’interessata.

Un altro problema legislativo è posto dalle nascite che avvengono prima della 28ma settimana di gestazione, limite massimo previsto dalla legge per poter considerare il parto come nascita di un neonato vivo. Formalmente si tratta di considerare, anche in termini legislativi, un neonato vivo anche fino alla 23ma settimana, casi oggi sempre più frequente dati gli enormi progressi della medicina neonatale.

Il Coordinamento Nazionale Vivere e la Società Italiana di Neonatologia stanno collaborando direttamente con il Ministero della Salute e il Ministero della Famiglia per presentare una revisione della legge N° 53  dell'8 marzo 2000

Avv. Stefania Faggian