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Il neonato ci parla

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Sostegno alle "Famiglie Premature"

Il progetto Sostegno alle Famiglie premature del Veneto avviato nel 2010, ha ottenuto ottimi risultati. Il progetto è stato finanziato dal Comitato di Gestione del Fondo Speciale Per il Volontariato del Veneto. Clicca qui

 

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Corsi di massaggio infantile per bambini nati pretermine e nati a termine da 0 a 9 mesi.
I corsi saranno tenuti da insegnanti diplomate AIMI presso la sede dell'Associazione Pulcino per una durata di 5 incontri 
Per informazioni Michela 345/4520357

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Maternità prematura

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Finalmente è arrivata una sentenza della Corte Costituzionale che ha definitivamente decretato la tutela della madre lavoratrice in caso di parto pretermine.

La sentenza va infatti a colmare il grave vuoto legislativo che da anni il Coordinamento Nazionale Vivere cercava di sollecitare nei confronti del Ministero del Lavoro, salute e politiche sociali.
Il 4 Aprile 2011 la Corte Costituzionale Italiana nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità)  riguardante specificamente la parte in cui detto articolo non prevede, nell'ipotesi di parto prematuro e ricovero ospedaliero del bambino, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo o parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare ha pronunciato la seguente sentenza:
 
Il congedo obbligatorio, senza dubbio, ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro. La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio, e ciò non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino. Nell'ipotesi del caso di un bambino prematuro e ricoverato in unità ospedaliera, la madre, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio. Nel frattempo, però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed ella è obbligata a riprendere l’attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa. Per questo motivo, venendo a mancare il rapporto tra le due parti, la madre che rientra in casa con il bambino non può essere costretta a tornare subito al lavoro. Quindi:
 
La decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, va individuata nella data d’ingresso del bambino nella casa famigliare al termine della degenza ospedaliera e non nella data di nascita efettiva del bambino.
Infine, è il caso di chiarire, con riguardo all’art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, che punisce con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, che la suddetta pronuncia non estende l’area della punibilità della fattispecie penale. Essa, infatti, non modifica i destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna lavoratrice la facoltà di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre nell’ambito applicativo della norma censurata.

Vedi il link:
www.cortecostituzionale.it/questioniDeciseAttualita.do  Pronuncia 116/2011 Mamme più tutelate


 

 

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Per una madre lavoratrice che partorisce molto prima del termine normale della gravidanza ora c'è una legge che la tutela 

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