CONGEDO PARENTALE
Il 4 Aprile 2011 la Corte Costituzionale Italiana nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) riguardante specificamente la parte in cui detto articolo non prevede, nell'ipotesi di parto prematuro e ricovero ospedaliero del bambino, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo o parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare ha pronunciato la seguente sentenza:
La decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, va individuata nella data d’ingresso del bambino nella casa famigliare al termine della degenza ospedaliera e non nella data di nascita efettiva del bambino. Infine, è il caso di chiarire, con riguardo all’art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, che punisce con l’arresto fino a sei mesi l’inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, che la suddetta pronuncia non estende l’area della punibilità della fattispecie penale. Essa, infatti, non modifica i destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna lavoratrice la facoltà di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre nell’ambito applicativo della norma censurata. Vedi il link: www.cortecostituzionale.it/questioniDeciseAttualita.do